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Vittime di tratta: nuova Nota orientativa pubblicata dal GRETA con obiettivi e principi del periodo di recupero e di riflessione

Pubblicata dal GRETA, organismo del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani, una nuova nota orientativa che evidenzia gli obiettivi e i principi del periodo di recupero e di riflessione, la sua base giuridica e le procedure di assegnazione di tale periodo.

Previsto dall’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, il periodo di recupero e riflessione è una tappa essenziale nella protezione e nel sostegno di tutte le vittime della tratta e deve essere concesso non appena vi sono ragionevoli motivi di credere che una persona sia vittima della tratta di esseri umani. L’obiettivo è consentire alle vittime di ritrovare un minimo di stabilità psicologica e prendere una decisione consapevole rispetto alla loro volontà di collaborare con le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento dei trafficanti. Durante questo periodo, non è possibile eseguire ordini di espulsione contro le presunte vittime, il che garantisce loro una protezione essenziale.

Lo scopo della nota orientativa è quello di rafforzare l’attuazione dell’obbligo di concedere un periodo di recupero e di riflessione alle vittime della tratta in tutti gli Stati vincolati dalla suddetta Convenzione, fornendo orientamenti concreti e pratici alle autorità, alle agenzie e alle organizzazioni della società civile coinvolte.

Oltre che dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, l’obbligo di concedere alle vittime di tratta o grave sfruttamento un periodo per poter decidere consapevolmente e liberamente il percorso da intraprendere, è previsto dall’articolo 6 della Direttiva 2004/81/Ce riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, e richiamato anche dall’articolo 13 della Direttiva 2009/52/CE. In particolare, la Direttiva 2004/81 richiede agli Stati membri di garantire che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti. Analogamente, la Direttiva 2009/52 dispone che alle vittime di particolare sfruttamento venga rilasciato un permesso di soggiorno "con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/81" sulle vittime di tratta. Nell’ordinamento italiano il periodo di recupero e riflessione non è previsto in alcuna norma di rango primario.

Per maggiori informazioni scarica il documento GUIDANCE NOTE on the recovery and reflection period

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