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Flussi di ingresso: convertite in legge le norme sulla semplificazione delle procedure

Lo scorso 2 agosto il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022, contenente importanti semplificazioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro per le domande presentate nell’ambito del Decreto flussi 2021 e del decreto che verrà emanato per il 2022.

Tra le novità importanti confermate in via definitiva dalla legge di conversione (pubblicata in GU n. 193 del 19 agosto 2022) c’è, per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021, la previsione del rilascio del nulla osta al lavoro entro il 22 luglio 2022 (ovvero 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 73/2022), anche se entro quel termine non fossero state ancora acquisite informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio. Stessa regola varrà anche per il decreto flussi 2022, nel qual caso, i 30 giorni per il rilascio del nulla osta si conteranno dalla presentazione della domanda.

Una volta ottenuto il nulla osta,le nuove norme prevedono che il datore di lavoro possa assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, a condizioni che fossero presenti alla data del 1° maggio 2022, come “provato” da eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o “documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”. Si tratta di condizioni che non devono essere accertate dal datore di lavoro, ma dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, solo successivamente all’assunzione, quando convocherà datore e lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Le prime indicazioni operative per consentire l’immediata attuazione delle disposizioni contenute nelle nuove norme, sono state fornite dal Ministero dell’Interno con le circolari del 23 e del 24 giugno 2022.
In particolare, in considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente immediatamente lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 42, comma 2), il Ministero dell’Interno ha chiarito che il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori indicazioni per quanto riguarda il rilascio del codice fiscale, necessario sia per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, sono state date dal Ministero dell’Interno con la circolare dell’8 agosto 2022. La circolare prevede che il lavoratore nei cui confronti è stato rilasciato il nulla osta al lavoro, dovrà recarsi all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore dovrà presentarsi munito di copia del nulla osta rilasciato e di un valido documento di identità. Nel caso non fosse in possesso di alcun documento di identificazioni l’Agenzia delle Entrata lo rimanderà allo Sportello Unico al fine di ulteriori verifiche.

Altra importante novità, confermata con la conversione in legge del decreto, riguarda la semplificazione delle procedure per la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. In particolare, sempre limitatamente al Decreto flussi adottato per il 2021 e a quello che verrà adottato per il 2022, le nuove norme prevedono che, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, d’ora in poi questi requisiti andranno asseverati da professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) e organizzazioni datoriali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n.3/2022, aveva già dettato le indicazioni operative sulla procedura di asseverazione.

Per maggiori informazioni consulta la legge 4 agosto 2022, n.122

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