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Rinnovo del permesso di soggiorno: dal Manuale d’uso per l’Integrazione tutte le informazioni utili per richiederlo

È scaduta lo scorso 31 luglio 2021 l’ultima proroga della scadenza della validità permessi di soggiorno, disposta dal governo con vari provvedimenti sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria in corso. Salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti, si torna pertanto al regime ordinario.

Il rinnovo del permesso di soggiorno consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo titolo di durata “non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal D.lgs. n. 286/98 (TUI) e dal suo Regolamento di Attuazione” (cfr. art. 5, comma 4, TUI), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni che determinarono il primo rilascio.

Il documento va richiesto (tramite gli uffici postali o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo e, in caso di inosservanza, non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

I diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:

• la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.

In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).

Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito Integrazioni Migranti


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