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I richiedenti asilo possono nuovamente far domanda di iscrizione all'anagrafe. Una circolare del Viminale ne spiega effetti e tempistiche

Dallo scorso 6 agosto, i richiedenti asilo possono di nuovo iscriversi all'anagrafe e quindi prendere residenza e ottenere la carta di identità. Sono gli effetti della sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale e ha quindi cancellato la norma del decreto sicurezza (art. 13 DL 113/2018) secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non era un titolo valido per l’iscrizione.

La sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2020) è stata depositata il 31 luglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto. Il 14 agosto, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha inviato una circolare a tutti i prefetti in cui ne spiega effetti e tempistiche.

“Considerato - si legge nella circolare - che, ai sensi dell’art. 136 Cost., quando la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, quest’ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, che non incide sui rapporti giuridici già definiti , si rappresenta che, a decorrere dal 6 agosto 2020, ai fini dell’iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, trovano applicazione le disposizioni vigenti anteriori all'entrata in vigore dell’art.13 del decreto-legge n.113 del 2018. Si chiede alle SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci di quanto comunicato”.

Consulta la Circolare n.10 del 14 agosto 2020

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