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Tirocini e corsi di formazione: le nuove quote di ingresso previste per il triennio 2020/2022 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sono state rese note le nuove quote di ingresso previste per il triennio 2020/2022 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio.

Il decreto prevede che, per il triennio indicato, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;

Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Tale programmazione, si legge nelle premesse del decreto, avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso e le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, saranno convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano.

Per quanto riguarda invece i cittadini stranieri residenti all'estero, la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione e dall'art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.

Scarica il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2020

Per saperne di più visita le pagine dedicate all'istruzione/formazione sul Portale Integrazione Migranti e sul sito del Ministero del Lavoro

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