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Soggetti vulnerabili

L’articolo 17 del D. Lgs. n. 142/2015 prevede che il Servizio sanitario, debba collaborare, per la parte di competenza, all’attuazione dei servizi speciali di accoglienza delle persone "vulnerabili" portatrici di esigenze particolari, ospiti dei centri di accoglienza, così come definiti dal comma 1 del medesimo art. 17: "minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali".

Tali servizi, posti dalla norma a carico dei centri di accoglienza, con la collaborazione delle strutture territorialmente competenti dell'ATS, debbono garantire la valutazione iniziale e la verifica della sussistenza della condizione di "vulnerabilità", oltre che misure assistenziali particolari insieme ad un adeguato supporto psicologico.

Consulta la normativa:
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Pubblicazione Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

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