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Minori stranieri non accompagnati

La presenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel territorio regionale determina la necessità di una loro complessiva presa in carico in modo rapido, appropriato e sostenibile, tenendo conto dei loro bisogni e del superiore interesse del minore attraverso l’inserimento in specifiche strutture a loro dedicate. Si rende poi necessario supportare gli stessi nella concreta gestione della vita quotidiana, assicurando tutte le iniziative di sostegno che possano facilitarne l’inserimento nella nuova realtà sociale.

A partire dal 2016 la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato una serie di provvedimenti per facilitare l’accoglienza di primo e secondo livello di minori stranieri non accompagnati.
In particolare:

1. con DGR (Delibera giunta regionale) 5/27 del 28.01.2016, ha definito, in via preliminare, i requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

2. con la DGR 46/16 del 10.8.2016 recante "L.R. n. 23/2005 – Decreto Presidente Regione n. 4/2008 – Strutture transitorie dedicate all’ospitalità dei minori stranieri non accompagnati che, dopo lo sbarco, si trovano in situazioni di particolare "straordinarietà” ha definito i requisiti delle strutture destinate a fronteggiare situazioni di emergenza e particolari condizioni riconducibili alle procedure di accertamento olistico dell’età, all’iter di identificazione e profilassi sanitarie destinate ai MSNA.

3. con la DGR 32/8 del 31.05.2016 recante "L.R. n. 23/2005, art. 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti dall’Autorità giudiziaria", è stato disposto l’incremento del contributo riconosciuto dal Ministero dell’Interno (pari ad € 45 pro-die per minore accolto) ai Comuni che predispongono le misure di accoglienza a valere sul Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in quanto, tale quota, risulta insufficiente a garantire tutti i servizi previsti in favore dei minori. La Regione, nell’ambito dell’ art.25-bis della L.R. 23/2005, interviene per sostenere finanziariamente l’inserimento in struttura di MSNA o l’affidamento etero familiare.

Sul finire del 2017 la Regione Sardegna, in collaborazione con il Ministero del lavoro, ha sviluppato il Sistema Informativo Minori (SIM), che consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati e tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestire i dati relativi all’anagrafica, allo status e al loro collocamento.

Nello stesso anno, in collaborazione con l'EASO (European Asylum Support Office) a supporto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, si sono avviati i primi due corsi formativi per aspiranti tutori di minori stranieri non accompagnati. A Novembre 2018 si è dato supporto tecnico nella realizzazione del 4° corso formativo per aspiranti tutori di MSNA all'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La Regione collabora infine con il Tribunale dei minorenni, la Procura, L'Ordine degli psicologi in Sardegna, l’Ordine degli avvocati e con tutta la rete territoriale di enti, associazioni e attori che si occupa di minori, in modo da creare un lavoro sinergico e funzionale.

Consulta la normativa
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
- Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 - "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali"
- Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5, “Indicazioni applicative del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo Unico delle diposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’arti. 1, comma 6, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286”, art. 43 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “Testo Unico delle diposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale” e art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
- DM 2 gennaio 1996, n. 233, “Regolamento di attuazione dell’art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito nella L. 29 dicembre 1995 n. 563
- L. 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"

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